La modifica della legge sul partenariato pubblico-privato
Il Governo romeno ha adottato, giovedì, un’ordinanza d’urgenza che regolamenta il partenariato pubblico-privato. Secondo l’atto normativo, il partenariato pubblico-privato ha come oggetto la realizzazione o la riabilitazione di uno o più beni che faranno parte del patrimonio del partner pubblico. Allo stesso tempo, viene regolamentata la possibilità di realizzare in partenariato pubblico-privato anche progetti che implicano esclusivamente l’operazione di un servizio pubblico. La durata di almeno 5 anni dei rapporti contrattuali, che permettano al partner privato di recuperare l’investimento e di realizzare un profitto ragionevole è uno dei principali elementi del partenariato pubblico-privato. Altri aspetti importanti riguardano il finanziamento del progetto, principalmente da fondi privati e, a seconda del caso, tramite la messa in comune dei fondi privati e di quelli pubblici oppure la suddivisione dei rischi tra il partner pubblico e il partner privato, a seconda della capacità di ciascuna delle parti nel contratto di valutare, gestire e controllare un certo rischio.
Leyla Cheamil, 11.05.2018, 13:28
Il Governo romeno ha adottato, giovedì, un’ordinanza d’urgenza che regolamenta il partenariato pubblico-privato. Secondo l’atto normativo, il partenariato pubblico-privato ha come oggetto la realizzazione o la riabilitazione di uno o più beni che faranno parte del patrimonio del partner pubblico. Allo stesso tempo, viene regolamentata la possibilità di realizzare in partenariato pubblico-privato anche progetti che implicano esclusivamente l’operazione di un servizio pubblico. La durata di almeno 5 anni dei rapporti contrattuali, che permettano al partner privato di recuperare l’investimento e di realizzare un profitto ragionevole è uno dei principali elementi del partenariato pubblico-privato. Altri aspetti importanti riguardano il finanziamento del progetto, principalmente da fondi privati e, a seconda del caso, tramite la messa in comune dei fondi privati e di quelli pubblici oppure la suddivisione dei rischi tra il partner pubblico e il partner privato, a seconda della capacità di ciascuna delle parti nel contratto di valutare, gestire e controllare un certo rischio.
La premier Viorica Dăncilă ha precisato che il nuovo atto normativo include una serie di misure che interessano le amministrazioni locali, ma anche la creazione entro un anno di una fondo speciale di finanziamento dei contratti in partenariato pubblico-privato a livello nazionale. Viorica Dăncilă: “Non c’è mai stata in Romania una legge del partenariato pubblico-privato che abbia avuto successo. Si tratta, in primo luogo, di uno sblocco della legislazione, si tratta di una diminuzione dei tempi in cui vengono attribuiti i contratti in base ad uno studio tramite cui sia realizzata la selezione dei partner privati. L’investitore privato designato vincitore della procedura di attribuzione che firma un contratto di partenariato pubblico-privato riceve la qualità di partner privato. Il Governo può decidere tramite decreto che certi progetti che ritiene strategici siano preparati e attribuiti, a nome dei partner pubblici che li dovranno implementare, dalla Commissione Nazionale di Strategia e Previsione.”
D’altra parte, il portavoce del Governo, Nelu Barbu, ha affermato che la legge è chiara e sarà corredata da una guida di buone pratiche, che non è obbligatoria, ma può essere utilizzato orientativamente. Egli ha inoltre aggiunto che: “L’ordinanza regola la possibilità di realizzare in partenariato pubblico-privato anche progetti che presuppongono esclusivamente l’operazione di un servizio pubblico. Si tratta, ad esempio, degli ospedali, che hanno bisogno di investimenti e si possono realizzare simili partenariati pure in questo settore. Il partner pubblico ha il diritto di monitorare e di controllare, durante il periodo di svolgimento del contratto di partenariato pubblico-privato, il modo in cui il partner privato porta a compimento gli obblighi che risultano dal contratto di partenariato pubblico-privato o dai provvedimenti legali applicabili.”